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Statuto Sezionale


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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di SUSA

STATUTO SEZIONALE

 Approvato dalla Sede Centrale in data 28 marzo 2009

Il presente Statuto sostituisce quello in vigore dal 21/07/1872

e successive modifiche

 

 

Titolo I

Denominazione, Sede, Ambito e Durata

Articolo 1

E' costituita con sede legale in Susa l’associazione denominata "Club Alpino Italiano -Sezione di Susa” e sigla "C.A.I. - Sezione di Susa", struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, al cui Statuto e Regolamento Generale uniforma il proprio Statuto Sezionale e di cui adotta lo Stemma ed i segni distintivi.

È soggetto di Diritto Privato dotato di proprio ordinamento che le assicura un autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale

Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemontese del Club Alpino Italiano.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2

L’associazione, che si pone in continuità con quella originariamente fondata nell’anno

1872, ha sede in Susa ed ha durata illimitata.

Non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

 

Articolo 3

L’associazione è costituita da un numero indeterminato di Soci, senza distinzione di nazionalità.

I membri dell’associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

 

Scopi e Funzioni

Articolo 4

Nel rispetto degli scopi statutari del Club Alpino Italiano non che della propria autonomia funzionale, patrimoniale, d’iniziativa, l’associazione ha lo scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. e del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le altre Sezioni competenti e/o con altri soggetti pubblici o privati, tenuto conto delle finalità e/o professionalità di quest’ultimi;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo escursionistiche MTB, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, all’indizione e programmazione, all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo escursionistiche MTB, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo, di sci-alpinismo, di sci di fondo escursionistico, di arrampicata, di speleologia, di ciclo escursionistiche MTB ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo escursionistiche MTB, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a promuovere la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere inerenti il territorio montano per diffondere la conoscenza dell’ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, non che la stesura di bollettini e programmi volti a far conoscere l’attività del sodalizio,

l) alla cura della propria Sede, della biblioteca, della cartografia e dell’archivio;

m) a promuovere le attività culturali, didattiche, pratiche nell’ambito dell’alpinismo, dell’alpinismo giovanile, dell’arrampicata, dell’escursionismo, dello sci-escursionismo, dello sci-alpinismo, della speleologia; e del ciclo escursionismo MTB

n) ad organizzare raduni, ascensioni collettive ed a favorire quelle individuali,

            o) a promuovere, con enti e/o associazioni alpinistiche straniere, ogni iniziativa idonea a realizzare una costruttiva collaborazione transfrontaliera per la conoscenza reciproca e l’effettuazione di attività comuni sulle Alpi.

E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

 

Articolo 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quanto attuato dell’associazione. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente. In ogni caso, l’uso temporaneo di detti locali sarà concesso a fronte del rimborso delle spese.

 

Titolo II

Soci

Articolo 6

I Soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, non è ammessa alcun’altra categoria di soci.

 

Articolo 7

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda su apposito modulo, fornito dall’associazione, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti.

Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà. genitoriale.

L’iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio, con l’ammissione, s’impegna ad osservare il presente Statuto sezionale, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.

 

Articolo 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

 

Articolo 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se il Socio non passi ad altra sezione, ovvero non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto.

 

Articolo 10

Il Socio è tenuto a versare all’associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quelli della Sezione, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;

b) la quota associativa annuale, comprendente anche il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali  e per le coperture assicurative obbligatorie previste dal C.A.I.;

c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del Socio e la decadenza da tale sua qualità.

I Soci sono considerati morosi qualora non abbiano rinnovato la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Non è possibile riacquistare la qualifica di Socio e la conseguente anzianità di adesione se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione cui il Socio era iscritto.

La qualità di Socio cessa altresì nei casi indicati dallo Statuto del C.A.I. e dal Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

I soci sono liberi di trasferirsi a qualsiasi altra Sezione del Club Alpino Italiano. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

I Soci possono dimettersi dalla Sezione e, per l’effetto, dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

Le dimissioni sono irrevocabili, hanno effetto immediato e non determinano alcun diritto alla restituzione di ratei della quota sociale già versata.

 

Articolo 11

I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti nello Statuto del C.A.I. e nel Regolamento Generale del C.A.I. nonché quelli previsti dal presente Statuto.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

I Soci maggiorenni hanno diritto di voto attivo e passivo se in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tengono le l’Assemblee sezionali .Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I. se non autorizzate dagli organi competenti.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite ed i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche in caso di scioglimento di quest’ultima.

 

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo della Sezione può adottare, con decisione scritta e motivata da comunicarsi all’interessato, nei confronti del Socio che non osservi lo Statuto o che non tenga un contegno conforme ai principi informatori dell’associazione od alle regole

della corretta e educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinari del CAI.

Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo può, sempre con decisione scritta e motivata da comunicarsi al Socio, deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dello stesso Regolamento disciplinare.

 

Articolo 13

La qualità di Socio si perde:

-         per morte (in caso di persona fisica) o scioglimento (in caso di ente);

-         per dimissioni;

-         per morosità,

-         per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

-         i Soci decaduti per morosità possono essere riammessi nell’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo. In tale caso, per mantenere l’anzianità di adesione il socio deve corrispondere le annualità non versate.

 

TITOLO III

Sezione

 Sono organi dell’associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario;

- il Collegio dei Revisori dei conti

- i Delegati alle Assemblee del C.A.I.

 

Articolo 14

Tutte le cariche e gli incarichi sociali, sono a titolo gratuito e devono essere conferiti a Soci maggiorenni iscritti al Club Alpino Italiano da almeno due anni compiuti.

Sono escluse l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato e ciò a far tempo dalla designazione del Socio ad una carica o ad un incarico sociali e sino a tre anni dalla loro conclusione. Per lo svolgimento d’incarichi istituzionali è ammesso il rimborso delle spese vive sostenute.

Gli eletti durano in carica massimo un triennio e possono essere rieletti, salvo quanto espressamente previsto in questo Statuto sezionale.

Le elezioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, poiché l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, salvo le specifiche contrarie disposizioni presenti in questo Statuto sezionale, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

E’ pertanto espressamente escluso dal procedimento d’elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione e per corrispondenza.

Tutte le deliberazioni degli Organi sociali sono vincolanti nei confronti dei Soci della

Sezione.

 

Capo I

Assemblea dei Soci

Articolo 15

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

-elegge il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti e i Delegati all’Assemblea generale del C.A.I. e del Gruppo Regionale, nel numero assegnato, con le modalità indicate nello Statuto sezionale;

-approva la relazione del Presidente ed i bilanci preventivo e consuntivo;

-delibera sull’acquisto, sull’alienazione dei beni immobili o sulla costituzione di vincoli reali sugli

stessi;

- delibera sulle modifiche del presente Statuto;

-determina la quota d’ammissione e quell’associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati del C.A..I.;

-delibera sullo scioglimento della sezione

- approva annualmente i programmi dell’associazione;

-delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno.

Può eleggere un Presidente Onorario della Sezione.

 

Articolo 16

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione della relazione annuale e del bilancio, per la determinazione della quota d’ammissione e la quota associativa annuale, per l’elezione alle cariche sociali.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne fa richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto e può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno;

- quando ne fanno richiesta motivata almeno un decimo dei Soci con diritto di voto;

 - quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, CDR,

- quando ne fa richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti della sezione.

 

Articolo 17

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

 

Articolo 18

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa l’anno in cui si tiene l’Assemblea.

I minori di età possono assistere all’assemblea, senza il diritto di voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega.

Ogni Socio delegato può essere titolare al massimo di due deleghe.

 

Articolo 19

L’Assemblea è validamente costituita quando è presente di persona o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 10% degli aventi diritto.

 

Articolo 20

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori, non ricoprenti cariche sociali.

Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed, in generale, del diritto di partecipare all'assemblea dei singoli Soci.

 

Articolo 21

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione dei beni immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

- le deliberazioni di scioglimento dell’associazione devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non hanno voto.

 

Articolo 22

Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili acquistano efficacia dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. a norma del vigente Statuto del Club Alpino Italiano.

 

Articolo 23

Le votazioni dell’Assemblea sono fatte per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tuttavia per le elezioni alle cariche sociali le votazioni sono effettuate mediante scheda segreta. Il voto è libero in quanto l’elettore ha diritto di esprimere la propria preferenza a favore di qualsiasi socio eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto, con indicazione nominale delle preferenze che il Socio può esprimere nel massimo di dodici

Per l’elezione alle cariche sociali, a parità di voti è eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. ed a parità di anzianità di iscrizione il più anziano in età.

 

Capo II

Consiglio Direttivo

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell’associazione.

Esso si compone di dodici membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi almeno due anni di anzianità di iscrizione e che hanno compiuto i diciotto anni d’età.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente di Sezione,

- il Vice Presidente;

- il Tesoriere -il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; essi, in questo caso, non hanno diritto di voto.

 

Articolo 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea dei Soci;

- assume le decisioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- propone all’Assemblea le quote sociali per l’anno successivo;

-redige e propone all’Assemblea, previa approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo; approva altresì la relazione del Presidente di Sezione;

propone il programma annuale di attività dell’associazione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo, comunicandone ai Soci attraverso avvisi da esporsi negli spazi a ciò destinati;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;

-autorizza il Presidente di Sezione a firmare gli atti riguardanti l’associazione, determinandone i poteri;

- nomina incaricati o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

-delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi e ne coordina l’attività;

-redige collazione e riordina le modifiche dell’ordinamento della sezione,

- nomina gli incaricati a tenere i rapporti con le Sottosezioni o Gruppi;

-cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale;

- emana eventuali regolamenti particolari;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali ed oltre.

 

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di Sezione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni 90 giorni mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della sezione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, o dei propri familiari fino al secondo grado.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato senza indugio quando ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione.

Le votazioni sono fatte con voto palese, salvo quando trattasi delle elezioni alle cariche consiliari, nel qual caso si vota con scheda segreta.

 

Articolo 28

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario e dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. L’azione è promossa dal Presidente e la dichiarazione deve essere formulata entro sei mesi dal verificarsi della fattispecie.

 

Articolo 29

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l’elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I.

Il Consiglio può altresì invitare alle proprie riunioni, con il consenso della maggioranza dei suoi membri, anche persone estranee, qualora sia ritenuto utile o necessario.

I soggetti invitati partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo con diritto di

parola ma senza diritto di voto e possono eventualmente farsi rappresentare da un

delegato.

Il Presidente Onorario e gli ex Presidenti della Sezione hanno diritto previa comunicazione di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

 

Articolo 30

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne cura la compilazione.

 

Capo III

Presidente di Sezione

 

Articolo 31

Il Presidente di Sezione è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o comunque abbiano anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e la firma sociale.

 

Articolo 32

Il Presidente di Sezione:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;

-sovrintende con la collaborazione del Vice Presidente e con l’ausilio del Segretario all’esecuzione delle delibere e delle decisioni del Consiglio;

-presenta all’Assemblea, previa approvazione del Consiglio Direttivo, la relazione annuale;

-può prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo alla sua prima riunione;

-assume tutte le decisioni inerenti all’ordinaria gestione, nei limiti dei poteri fissati dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Il Presidente di Sezione dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del Presidente dell’Assemblea.

Articolo 33

Il Presidente di Sezione dura in carica tre anni; può essere rieletto una prima volta, dopo di che deve intercorrere almeno un anno di interruzione prima di poter essere rieletto nuovamente; il suo incarico termina in ogni caso con lo scadere del mandato di Consigliere.

 

Capo IV

Vice Presidente

 

Articolo 34

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento. In tali circostanze egli ha gli stessi poteri del Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente all’esecuzione delle delibere e delle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Capo V

Presidente Onorario

Articolo 35

Qualora ricorrano le condizioni di seguito specificate, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci può eleggere un Presidente Onorario della Sezione.

La carica di Presidente Onorario può essere attribuita ad un solo Socio della Sezione che ha acquisito altissimi meriti nell’esercizio dell’attività svolte dalla Sezione o che ha svolto un’effettiva, personale e prolungata attività nell’ambito degli Organi di gestione della Sezione.

La proposta per l’elezione a Presidente Onorario deve essere approvata con una maggioranza di voti favorevoli pari a due terzi dei voti espressi dall’Assemblea dei Soci.

L’attribuzione ha durata vitalizia.

 

Capo VI

Tesoriere

Articolo 36

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; cura le entrate, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente di Sezione.

 

Capo VII

Segretario

Articolo 37

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi e contabili della Sezione.

 

Capo VIII

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 38

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, con almeno tre anni d’iscrizione, scelti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni. Nomina fra i suoi componenti un Presidente.

 

Articolo 39

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni.

E’ compito dei revisori dei conti

-         l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei soci

-         il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della sezione

-         la vigilanza sul rispetto dell’ordinamento sezionale

-         La convocazione dell’assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili od amministrative o di impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo.

  

Articolo 40

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi.

Alle riunioni del Collegio si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

 

Capo IX

-Delegati

Articolo 41

I Delegati rappresentano l’associazione all’Assemblea del C.A.I. ed al Gruppo Regionale delle Sezioni Piemontesi del C.A.I.

Essi sono eletti annualmente dall’assemblea ordinaria e la loro designazione è incompatibile con altre cariche ricoperte all’interno dell’associazione.

I Delegati sono nominati nel numero e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

 

CARICHE SOCIALI

Articolo 42

Condizioni di eleggibilità – sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano cittadini italiani, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale, siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato dal momento della sua designazione alla carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, non che per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti della sezione e comunque coloro che hanno con la struttura rapporti economici continuativi.

Per lo svolgimento di incarichi istituzionali è ammesso il rimborso delle spese vive sostenute.

 

Titolo IV

Patrimonio sociale

Articolo 43

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della sezione;

- dai valori numerari e dai crediti disponibili;

- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

  

Articolo 44

Le entrate sociali sono costituite:

-          dalle quote d’iscrizione;

-         dalle quote sociali annuali, detratta la parte spettante alla Sede Centrale del C.A.I.;

-         dalle sovvenzioni e dai contributi di Enti, Soci e di privati;

-         dai proventi derivanti dal patrimonio sociale;

-         da qualsiasi altra entrata connessa con l’attività sociale.

  

Titolo V

Amministrazione

Articolo 45

I fondi liquidi della sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati presso uno o più istituti di credito o presso un conto postale intestato all’associazione.

I titoli di pagamento sono firmati dal Presidente o da persona da lui delegata.

 

Articolo 46

L’anno sociale decorre dal1 gennaio al 31 dicembre.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Ottenuta l’approvazione del Consiglio, il bilancio unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

 

Articolo 47

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione tra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della sezione, l’intero suo patrimonio, risultante dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del collegio nazionale, dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

 

Titolo VI

Commissioni e Gruppi

Articolo 48

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

  

Articolo 49

La sezione può costituire nel proprio seno, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, gruppi organizzati di Soci che intendano sviluppare in maniera particolare una delle attività statutarie o, comunque, un’attività compatibile con i fini dell’associazione.

La costituzione dei gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

 

Articolo 50

I Gruppi hanno un proprio Regolamento, che diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione.

I Gruppi sono retti da un Consiglio Direttivo e da un Presidente, eletto tra i membri del Consiglio.

I Gruppi godono di autonomia tecnico-organizzativa. Essi godono anche di autonomia amministrativa-contabile nei limiti dei fondi assegnati dalla Sezione. Qualsiasi iniziativa di reperimento dei fondi attuata all’esterno della Sezione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Il bilancio dei Gruppi fa parte del bilancio dell’associazione.

I Gruppi devono sempre evidenziare di far parte dell’associazione, utilizzandone la denominazione sociale.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell’Associazione con delibera scritta e motivata.

 

Titolo VII

Sottosezioni

Articolo 51

L’associazione può costituire nel territorio di sua competenza, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., una o più Sottosezioni, a richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni.

La costituzione di una sottosezione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere altresì approvata dal competente Gruppo Regionale.

 

Articolo 52

Le Sottosezioni hanno un proprio regolamento, redatto in conformità allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. ed al presente Statuto, che deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Esse sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo presieduto da un Presidente eletto tra i membri del Consiglio: i nominativi di tali soggetti sono comunicati al Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Presidente della Sottosezione, od un suo delegato, cura i rapporti e le comunicazioni con la Sezione.

 

Articolo 53

I Soci delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Soci della Sezione.

I Soci delle Sottosezioni sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale nella misura stabilita dall’Assemblea dell’Associazione.

Le Sottosezioni sono tenute al versamento alla Sezione delle quote sociali riscosse, trattenendo, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo della Sezione, l’aliquota destinata a contribuire alle spese della Sottosezione.

  

Articolo 54

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale nei limiti dei fondi di cui possono disporre e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

Le Sottosezioni devono sempre evidenziare di far parte della Sezione di appartenenza, utilizzandone la denominazione sociale.

Il Regolamento e le sue eventuali successive modificazioni divengono esecutivi con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

 

Articolo 55

La Sottosezione è sciolta:

- per deliberazione dell’Assemblea dei propri Soci;

-quando i Soci, per due anni consecutivi, si riducono di sotto al numero minimo di cinquanta; in quest’ipotesi l’accertamento di detto presupposto è devoluto al Consiglio Direttivo della Sezione;

-per deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Avverso la delibera di scioglimento è proponibile il ricorso con le modalità previste dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

 

Articolo 56

In caso di scioglimento delle Sottosezioni, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del competente Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

In caso di scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione sono immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

 

Titolo VIII

Controversie

Articolo 57

Le controversie fra i Soci o fra Soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non si sia adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

            Il Consiglio Direttivo, integrato dei Revisori dei Conti, per le controversie tra soci

            Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri. in primo grado

            Il Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo grado.

 

Articolo 58

Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

 

Titolo IX

Disposizioni finali

Articolo 59

Il presente Statuto sezionale, approvato dall’Assemblea dei Soci della Sezione, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. con deliberazione del Consiglio Direttivo e sarà quindi comunicato ai Soci.

Il presente Statuto sezionale entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sezionale si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

 

 

 Il su esteso testo è stato approvato dall’assemblea generale dei soci della Sezione di Susa del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno.25/11/2006

 

Il Presidente della Sezione                                                        Il Presidente dell’Assemblea

ALLEMANO Giovanni                                                                 REYNAUD Emilio

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